E-commerce normativa : cosa cambia con le nuove norme UE?
L’e-commerce prende sempre più piede in Italia segnando una crescita del 20% ogni anno. In un momento storico come questo, in cui la crisi sta mettendo a dura prova i canali di vendita tradizionali, il digitale offre grandi opportunità. Di pari passo cresce l’esigenza di un’adeguata informazione e tutela delle imprese che svolgono un’attività online.
Il 14 giugno sono entrate in vigore le nuove direttive europee sugli acquisti a distanza in materia di pagamenti, recesso, informativa al consumatore e restituzioni.
La nuova normativa vuole garantire regole universali per tutti i Paesi dell’Unione Europea al fine di assicurare risparmi in termini di oneri amministrativi e miglioramenti in termini di funzionamento del mercato interno per le imprese che operano oltre le frontiere. In materia di sanzioni opera l’autorità AGCM, Garante della Concorrenza e del Mercato. Se l’Autorità rivela una violazione alle nuove norme, le sanzioni possono arrivare nei casi più gravi a € 5.000.000
La nuova norma frutto dell’adeguamento alle direttive UE (2011/83/CE), prevede una serie di novità come:
- Maggiori obblighi di informazione precontrattuale
- Ampliamento del diritto di recesso a favore del consumatore
- Diminuzione dei termini per la restituzione dei pagamenti ricevuti in caso di recesso
Vediamo alcuni di questi punti nel dettaglio
Commercio elettronico : obblighi di informativa
Gli obblighi di informazione pre-contrattuale dell’azienda nei confronti dell’acquirente sono stati potenziati. Dunque l’azienda deve fornire al consumatore una maggiore quantità di informazioni in termini di prezzo , prodotto, modalità di pagamento e diritto di recesso.
Commercio elettronico : diritto di Recesso
Il tempo massimo che il cliente ha a sua disposizione per ripensare all’acquisto effettuato aumenta a 14 giorni rispetto ai 10 previsti precedentemente. Qualora il venditore non adempie all’obbligo di informativa al consumatore sul diritto al recesso, il limite sale a 12 mesi. Tale diritto di recesso non può essere applicato per la vendita a distanza di:
- Strumenti finanziari
- Di beni immobili
- Di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare
- Di beni personalizzati
- Di giornali e periodici
- Di servizi di trasporto, ristorazione e alloggio per cui è prevista una determinata data per la fornitura
Commercio elenttronico : Restituzione del bene
Il consumatore può restituire il prodotto, anche se questo è deteriorato. Il consumatore è responsabile del deterioramento solo in determinati casi stabiliti con estrema precisione. Diverso è il caso in cui il danno sia dovuto ad un utilizzo diverso da quello suo proprio. Se manca l‘informativa a riguardo il consumatore può restituire il bene senza alcuna responsabilità.
Commercio elettronico : Maggiorazioni tariffe
E‘ vietata la maggiorazione delle tariffe nel caso in cui non si utilizzi il contante ma strumenti di pagamenti elettronici.
Dunque l‘adeguamento alle direttive europee segnerà una serie di novità in ambito del commercio elettronico. Tra queste possiamo includere la sempre più necessaria introduzione di meccanismi che accelerino i processi di vendita, come la firma elettronica e l’idendità elettronica, nonchè il possibile cambiamento anche delle pagine e dei comandi di acquisto online. Il tasto ”Ordina”, infatti, potrebbe lasciare il posto a qualcosa di più diretto come ”Ordina con obbligo di pagamento” che eplicita in maniera più chiara e precisa l’obbligo del cliente di versare la somma dovuta.
Se vi interessa approfondire le vostre conoscenze sull‘argomento partecipate ai nostri corsi di e-commerce strategies.